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A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI d’ABRUZZO ETS

STATUTO

Art. 1 – Costituzione - Denominazione – Durata

È costituita l'Associazione Regionale Cori d’Abruzzo (di seguito denominata, per brevità, A.R.C.A.) già legalmente e giuridicamente attiva fin dal 29 luglio 1983 per atto Notaio Gino Salciarini di Francavilla, Repertorio 23192, raccolta 5794 registrato il 12 agosto 1983 di seguito modificato in data 21 maggio 2005 con Verbale di Assemblea straordinaria per atto del notaio Francesco Anchini, repertorio 67020 raccolta 11056 e registrato il 09.05.2005 al numero 1434 dell’Ufficio del Registro di Pescara. L’ A.R.C.A. è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui al D. Lgs. vo n.117 del 3 luglio 2017, e per quanto non previsto, dalle norme del c.c. e relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili nonché dalle disposizioni del presente Statuto. L’Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica.

Dall’iscrizione nel RUNTS, l’acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Art. 2 – Sede

L’ A.R.C.A. ha sede legale a Pescara in Via Perugia n. 14 e sede operativa presso il domicilio del rappresentante legale pro tempore che periodicamente sarà eletto alla carica di Presidente.

Con decisione del Consiglio direttivo l’ A.R.C.A. può trasferire la sede legale nell’ambito dello stesso Comune, istituire e sopprimere sedi operative nell’ambito della regione.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.


Art. 3 – Finalità

L’A.R.C.A. è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È  vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 4 – Oggetto sociale

L’A.R.C.A. nel perseguire le finalità di cui sopra intende esercitare in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. n.117/2017:

· lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge n.53 del 28.03.2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

· lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

· lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

· lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

· lettera m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L’A.R.C.A., nel perseguire tali finalità di interesse generale, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. In concreto le attività che l’A.R.C.A. potrà porre in essere per meglio perseguire gli scopi istituzionali di cui sopra sono:

· promuovere, lo sviluppo, la ricerca e la diffusione del canto corale e delle tradizioni popolari in tutte le loro forme nella Regione Abruzzo, in Italia e all'estero;

· realizzare un modello di collaborazione reciproca tra le associazioni aderenti che consenta, pur mantenendo la propria autonomia, indipendenza e specialità di realizzare l'oggetto sociale valorizzando la coralità abruzzese incrementando la capacità innovativa, la crescita culturale e lo scambio di esperienze delle stesse;

· realizzare programmi di produzione e distribuzione riferiti sia alla coralità che multidisciplinari anche in collaborazione con enti, teatri e istituzioni di vario tipo attraverso la gestione diretta di gruppi corali, formazioni musicali/orchestrali;

· valorizzare il patrimonio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura abruzzesi attraverso la produzione e l'organizzazione di concerti, progetti speciali e multidisciplinari, manifestazioni, eventi, concorsi, festival, rassegne e ogni esibizione spettacolistica in genere, sia in via autonoma che con il concorso di realtà artistiche esterne, enti e istituzioni di ogni tipo, sia in Italia che all’estero;

· favorire la produzione e divulgazione di composizioni corali di autori contemporanei con particolare riguardo a giovani abruzzesi;

· ideare progetti per la digitalizzazione delle informazioni, per la salvaguardia del patrimonio corale regionale e nazionale;

· promuovere e organizzare attività didattiche e di alto perfezionamento per giovani, corsi di formazione professionale nel campo corale e delle tradizioni popolari per adulti, bambini, diversamente abili, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni e sodalizi di ogni tipo;

· promuovere e realizzare, anche in forma associata, progetti trasversali annuali e pluriennali di rilevanza nazionale e internazionale finalizzati al ricambio generazionale degli artisti, alla coesione e all’inclusione sociale, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico;

· rappresentare le singole associazioni aderenti presso le amministrazioni pubbliche statali e locali in procedure finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti e contributi nonché reperire e intercettare fondi, sponsorizzazioni e risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie, emanare bandi e avvisi di manifestazione di interesse, stipulare convenzioni e accordi di partenariato con le amministrazioni di cui sopra e con il mondo economico e produttivo sia pubblico che privato;

· organizzare e curare convegni, seminari di studi, dibattiti, tavole rotonde, concorsi attinenti la coralità;

· produrre materiale discografico, materiale audio video editare periodici, newsletter, libri e documenti sulla coralità e sulla cultura in genere nonché pubblicazioni ed articoli inerenti l'attività istituzionale dall'Associazione;

· promuovere la ricerca musicologica, anche con riferimento alla musica popolare, nell’ambito della letteratura corale abruzzese dei diversi secoli;

· offrire servizi di consulenza artistica e culturale a enti pubblici, privati, società e imprese di ogni tipo per l’allestimento di stagioni artistiche, eventi, manifestazioni e spettacolo dal vivo;

· compiere anche operazioni di natura commerciale, patrimoniale e finanziaria purché connesse e non prevalenti rispetto a quelle istituzionali previste dal presente Statuto e comunque strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale;

· aderire, con deliberazione del Consiglio direttivo, a Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Federazioni Nazionali aventi scopi analoghi, delegando all’occorrenza propri rappresentanti.


Art. 5 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.


Art. 6 Soci – Diritti e doveri

Possono aderire all’A.R.C.A., tutte le formazioni corali costituite in associazioni non profit, sia riconosciute che non, aventi sede legale nella Regione Abruzzo. Potranno aderire, altresì, formazioni corali scolastiche e parrocchiali, affiliate a organizzazioni nazionali (A.N.A., C.A.I, PRO LOCO ecc…), anche se non regolarmente costituite aventi sede operativa nella regione Abruzzo, purché interagiscano con l’A.R.C.A. per tramite del legale rappresentante della propria istituzione di appartenenza o di un suo delegato.L’associazione aderente all’ A.R.C.A. deve:

- condividere nella sua interezza le finalità istitutive, i principi che la ispirano e gli scopi dell’Associazione;

- impegnarsi a rispettare ed applicare senza riserva alcuna il presente Statuto e i regolamenti interni.

Le associazioni aderenti all’ A.R.C.A. sono tenute ad effettuare il versamento di una quota associativa annuale e di eventuali contributi specifici necessari al raggiungimento delle finalità di interesse generale e delle attività diverse.

L’ammontare delle quote e dei contributi è stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo.

Tutti i contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. In caso di variazione della denominazione sociale dell’Associazione aderente all'A.R.C.A., o di fusione, incorporazione e scissione la qualifica di socio si trasmette automaticamente al nuovo soggetto.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione dello stesso, delle quote associative e di eventuali contributi in caso di recesso, esclusione e morosità.


Art. 7 - Procedura di ammissione e rappresentanza

Potranno assumere la qualifica di socio le associazioni che hanno inoltrato domanda di adesione all'A.R.C.A., anche per tramite di apposito portale web, indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo e siano stati ammessi con deliberazione dello stesso consiglio direttivo.

Contro i provvedimenti di diniego all’ammissione in qualità di socio, l’associazione istante potrà presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento all’assemblea ordinaria dei soci che dovrà essere convocata entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tutti i rappresentanti delle associazioni aderenti partecipano alle attività dell’A.R.C.A., godono dei diritti di elettorato attivo e passivo e in particolare spetta loro il diritto di voto per le materie espressamente devolute all'approvazione dell’Assemblea.

L’adesione del socio all'A.R.C.A. è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La partecipazione delle singole associazioni aderenti all'A.R.C.A. alle iniziative ed alle azioni sviluppate avviene su base libera e volontaria, nel rispetto della autonomia gestionale delle singole Associazioni.

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati e partecipare alle iniziative messe in campo dell’Associazione.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento delle quote associative e di eventuali contributi specifici. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l’eventuale quota di ammissione “una tantum”, la quota associativa annua ed eventuali altri contributi specifici nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.


Art. 8 – Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio aderente all’ A.R.C.A. si perde:

a) per recesso volontario del socio aderente all'A.R.C.A. da comunicarsi mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo che provvederà ad aggiornare il libro soci alla prima riunione utile;

b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con notifica all'interessato di apposito provvedimento motivato, a carico di quelle associazioni aderenti che:

     - non rispettino, per tramite dei loro rappresentanti delegati all'A.R.C.A., il presente Statuto e/o i regolamenti interni;

     - compromettano il prestigio della stessa;

c) per morosità deliberata dal consiglio direttivo nel pagamento delle quote annuali e dei contributi specifici protratta per oltre tre mesi dallo specifico sollecito.

Avverso il provvedimento di esclusione l’associazione aderente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione effettuata con raccomandata A.R. o PEC, può proporre ricorso scritto all’Assemblea ordinaria dei soci che si pronuncerà con decisione insindacabile dopo aver ascoltato con il metodo del contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dal socio escluso. A tal fine l’assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Perduta la qualifica di socio aderente all'A.R.C.A. anche le persone fisiche che rappresentano l’Associazione decadono dalla carica rivestita.

Il diritto di voto dell’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Art. 9 – Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'A.R.C.A. e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'A.R.C.A. deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'A.R.C.A. deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.


Art. 10 – Organi dell’Associazione

Gli Organi sociali dell'A.R.C.A. sono:

a) l'Assemblea delle associazioni aderenti;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di controllo (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs.n.117/2017)

e) l’Organo di revisione (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs.n.117/2017) A tutti i componenti degli Organi sociali, ad eccezione dell’Organo di controllo (ove nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs.n.117/2017) non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell’art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017.


Art. 11 - L'Assemblea delle associazioni aderenti

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le associazioni aderenti in regola con il versamento delle quote associative annue e degli eventuali contributi specifici.

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne assumerà anche la presidenza.

Le associazioni aderenti all'A.R.C.A., sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie, dovranno essere rappresentate dal legale rappresentante pro tempore delle stesse. È consentito, tuttavia delegare un proprio rappresentante scelto tra i membri dei rispettivi organi amministrativi o tra i soci dell’associazione stessa. Solo in caso di assenza o impedimento del Presidente o di un delegato socio dell’Associazione aderente si potrà delegare un componente di altra Associazione socia dell’A.R.C.A.

In ogni caso, ogni associazione aderente non può avere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni qualvolta ci siano argomenti da deliberare demandati alla propria competenza dal presente Statuto, dalla Legge e comunque almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o i due terzi delle associazioni aderenti ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’A.R.C.A. e che dovrà essere notificato alle Associazioni socie per tramite di consegna a mano, pec, mail ordinaria con avviso di lettura agli indirizzi specificatamente comunicati all'A.R.C.A. da ciascun aderente da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso e dovrà indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano anche in videoconferenza o per tramite di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della Associazione e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione. Le sue deliberazioni, prese nel rispetto delle norme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti, sono obbligatorie anche per le associazioni aderenti assenti o dissenzienti.

In caso di Assemblea totalitaria, nella quale si registri la presenza di tutti i soci, di tutti i componenti del consiglio direttivo e, se nominato, dell’Organo di controllo, sarà possibile discutere e deliberare anche su argomenti non espressamente contemplati all’ordine del giorno.


Art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- eleggere e revocare il Presidente e i quattro componenti del consiglio direttivo;

- eleggere e revocare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti;

- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione garantendo al ricorrente la più ampia garanzia al contraddittorio;

- approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti presenti in proprio e per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associazioni presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio e per delega.


Art. 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Nel caso di deliberazioni relative a modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i tre quarti delle associazioni aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell’A.R.C.A. è necessario il voto favorevole dei tre quarti delle associazioni aderenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.


Art. 14 – Assemblea: modalità di votazione

Ciascun associato ha diritto a un solo voto oltre al voto risultante dalla delega.

L’esercizio del diritto di voto spetta alle associazioni aderenti che sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e sempre che siano in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’assemblea riguardanti l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.


Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed è costituito da cinque consiglieri compreso il Presidente, eletti dall’assemblea ordinaria delle associazioni aderenti. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Vice Presidente. Potrà altresì nominare un segretario e il tesoriere. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell’ Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale potrà essere revocato.

Se durante il suo mandato uno dei consiglieri viene a cessare dalla carica per una qualunque causa, il consiglio direttivo deve provvedere alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla ratifica in modo definitivo. Il consigliere, così nominato, scadrà insieme con quelli in carica alla fine del mandato.

Qualora si dimettano o cessino dalla carica per qualsiasi motivo tanti consiglieri che costituiscano la maggioranza dell’organo amministrativo, il consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre componenti dello stesso.

È convocato dal Presidente, mediante avviso consegnato a mano, pec, messaggio di posta elettronica con avviso di lettura, agli indirizzi comunicati all'A.R.C.A. da ciascun membro. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo si tengano anche in videoconferenza o per tramite di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio direttivo e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'A.R.C.A. e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea;

b) predispone il bilancio consuntivo, il programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;

c) riferisce, per opportuna informativa, all'Assemblea per gli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

d) procede annualmente alla revisione degli elenchi delle associazioni aderenti per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti;

e) approva e rigetta le domande di ammissione a socio delle associazioni;

f) propone all’assemblea ordinaria i provvedimenti di esclusione dei soci;

g) delibera sull'adesione e partecipazione dell'A.R.C.A. a enti e istituzioni pubbliche e private, designandone i rappresentanti;

h) delibera sul trattamento economico e sui rimborsi spese spettanti a terzi;

i) nomina una commissione artistica di 3 membri, di cui uno con compiti di coordinatore, reclutati tra i direttori artistici/coro delle Associazioni aderenti all’Arca;

l) potrà avvalersi, per particolari eventi e progetti artistici, anche della consulenza e della direzione artistica di esperti esterni nel settore del canto corale che opereranno d’intesa con la commissione artistica dell’A.R.C.A;

m) potrà delegare anche a collaboratori esterni incarichi di responsabilità e di organizzazione in particolari settori quali promozione, comunicazione e servizi organizzativi;

n) provvede sulla domanda di iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

o) determina gli importi delle quote associative e di eventuali contributi specifici dovuti dalle associazioni aderenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dell’A.R.C.A.:

- ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- ha la firma sociale;

- convoca e presiede l’Assemblea straordinaria e ordinaria;

- convoca e presiede il Consiglio direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;

- dura in carica tre anni e potrà essere rieletto senza limiti di mandati;

- cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall’Assemblea ordinaria;

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il consiglio direttivo, il Presidente potrà assumere le decisioni più opportune per evitare di arrecare danno all’Associazione. Tali decisioni dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.


Art. 18 – Organo di controllo (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all’art. 30 del C.T.S.)

L’Organo di controllo è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall’assemblea ordinaria dei soci scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

L’organo di controllo:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e del rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, al divieto di divisione di utili;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art.14 del D.Lgs. n.117/2017 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora il membro effettivo dell’organo di controllo monocratico sia iscritto al registro dei revisori, questi potrà, altresì, svolgere la funzione di organo della revisione legale dei conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Le delibere adottate dall’organo di controllo dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.


Art. 19 – Organo di revisione (ove nominato con riferimento agli obblighi di cui all’art. 31 del C.T.S.)

L’Organo di revisione legale è monocratico e si compone di un unico membro effettivo nominato dall’assemblea ordinaria dei soci scegliendolo tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.Il revisore legale controlla i conti secondo prassi definite e verifica che siano corrette le procedure amministrative, le registrazioni contabili e il bilancio.

Le delibere adottate dall’organo di revisione legale dovranno essere riportate nel libro dei verbali appositamente istituito.


Art. 20 - La Commissione Artistica

La Commissione Artistica è composta da tre membri nominati dal Consiglio direttivo, tra cui uno con l’incarico di coordinatore, scelti tra i direttori di coromuniti di comprovata esperienza delle associazioni aderenti e resta in carica tre anni. La Commissione Artistica è un organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall'art. 4 del presente Statuto. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Presidente all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione. Le riunioni della Commissione Artistica, che possono svolgersi anche a mezzo piattaforma telematica, sono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un delegato. Partecipa, anche con un solo rappresentante, alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo. L'incarico alla commissione artistica e ai singoli membri che la compongono, potrà essere rinnovato, prorogato e anche revocato dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative.


Art. 21 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'A.R.C.A. è istituito per la realizzazione degli scopi sociali e accoglierà:

a) i beni mobili, mobili registrati e immobili che diverranno di proprietà dell'A.R.C.A.;

b) i fondi di riserva in cui verranno a confluire anche tutti gli utili o gli avanzi di gestione;

c) eredità, lasciti, donazioni, erogazioni liberali sia pubbliche che private che dovessero pervenire all'A.R.C.A. per qualunque causa;

d) le quote non rimborsate alle associazioni aderenti, receduti o esclusi.


Art. 22 – Entrate dell’ A.R.C.A.

Le entrate dell’ A.R.C.A. sono costituite:

a) dalle quote associative annue;

b) da eventuali contributi specifici versati dagli associati;

c) dal ricavato dell’organizzazione di concerti e manifestazioni svolti senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;

d) da contributi ordinari, straordinari, sovvenzioni di enti pubblici e privati;

e) da entrate commerciali rivenienti da sponsorizzazioni, cessioni di beni quali libri e supporti multimediali;

f) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

Le quote associative annuali e le quote delle associazioni aderenti sostenitori devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.


Art. 23 – Bilancio di esercizio

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione ed approvazione di un progetto di bilancio consuntivo da sottoporre, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria convocata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

Il progetto del bilancio consuntivo così come redatto ed approvato dal Consiglio direttivo, accompagnato dal parere del Revisore dei Conti se nominato, va depositato presso la sede dell’ A.R.C.A. nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.In virtù del carattere non lucrativo proprio dell’ A.R.C.A., è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ A.R.C.A., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 24 – Libri sociali e registri

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle associazioni aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.


Art. 25 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione richiedono la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e una maggioranza di voti favorevoli pari a due terzi dei votanti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.


Art. 26 – Clausola compromissoria

In caso di controversie tra l’A.R.C.A. e le Associazione aderenti e tra l’A.R.C.A. e i suoi organi su questioni attinenti l’applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, verrà preliminarmente tentata la conciliazione interna ad opera di tre mediatori nominati all’occorrenza dalle parti e solo successivamente avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l’Associazione. In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l’Associazione.


 Art. 27 – Regolamenti interni

Per l'esecuzione e l'attuazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell’ A.R.C.A., l’Assemblea ordinaria delle associazioni aderenti potrà approvare e modificare appositi Regolamenti interni.


Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento, si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme contenute nel Codice del Terzo settore e dei decreti attuativi, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria A.R.C.A. nella seduta del 25 giugno 2022.

copia conforme all’originale - Pescara, lì, 11 luglio 2022


Il presidente
Gianni Vecchiati

65121 Pescara (PE), Via Perugia 14
tel. 328 9122542
c.f. 93006950690

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